patente sospesa

Patente sospesa o ritirata: come riottenerla

La vocazione di questo blog è quella di indicarvi come evitare di incorrere in provvedimenti di patente sospesa e ritirata e di darvi delle indicazioni per evitare di peggiorare la vostra situazione in attesa di riottenerla.

Da metà dl 2003 esattamente dal 1^ luglio è entrato nel nostro Codice della strada l’art. 126 bis che definisce le regole della patente a punti. Dopo aver superato l’esame il neopatentato parte con 20 punti patente. Qualora non compisse infrazione alcuna nell’arco dell’anno solare ecco arrivare un bonus di 2 punti. Il massimo raggiungibile non è comunque infinito, ma il totale punti patente può arrivale solo a 30. Quindi dopo aver preso la patente e dopo cinque anni senza macchia si raggiunge il top. Che non può più variare se non verso il basso.

L’organo da cui dipende il Pubblico Ufficiale che ha accertato la violazione sia appartenete ai Carabinieri, sia alla Polizia Stradale o ad altro Corpo autorizzato, deve entro un mese, dare la comunicazione all’Anagrafe degli abilitati alla guida.

Qualora un soggetto perdesse totalmente i 20 punti iniziali, dovrà sostenere nuovamente una prova d’esame della propria idoneità tecnica. Questa procedura è prevista dall’articolo n^128.

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E’ importante ricordare che i punti vengono levati non al proprietario dell’automezzo, ma bensì alla persona che era alla guida nel momento in cui veniva rilevata l’infrazione. Il soggetto accertatore Pubblico Ufficiale consegnerà al conduttore del mezzo, moto, auto o camion che sia il verbale della multa con indicati i punti che si andranno a perdere.  Nel caso non si possa accertare chi guidava il verbale verrà spedito al proprietario del mezzo, mentre se appartiene ad un’azienda, al legale rappresentante della società che avrà 60 giorni per inviare  all’organo Pubblico che ha rilevato la violazione i dati e la patente di chi guidava effettivamente il mezzo  nel momento dell’infrazione l’infrazione. Se questa comunicazione non c’è, è prevista una multa di 300 €.

Se si perdono tutti i punti arriva dal Ministero dei trasporti una lettera di invito a ripetere l’esame per il rilascio della patente.

Si dovrà sostenere la prova d’esame alla Motorizzazione o presso una scuola guida convenzionata tassativamente entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito.

Se si supera l’esame ecco di nuovo i 20 punti iniziali.

Invece se non ci si presenta ecco che la patente viene sospesa a tempo indeterminato con atto definitivo dall’ufficio competente del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Questo provvedimento di patente sospesa è notificato dalla Polizia Stradale al titolare. La Polizia Stradale stessa provvede al suo ritiro e alla sua conservazione della patente sospesa.

Ricordiamo infine che per un check del saldo punti patente ci si può collegare al Portale dell’Automobilista o telefonare al numero 848782782 al costo di una chiamata urbana. Il numero è attivo sette giorni su sette.

Quindi non vi indichiamo come riottenerla ma come evitare o risolvere temporaneamente una patente sospesa o ritirata.

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Gli autisti privati e personali per essere abilitati dovranno fornire tassativamente foto, patente, e punti patente.

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